Come cambiano le norme Intrastat
Come cambiano le norme Intrastat
Dal primo gennaio sono entrate in vigore modifiche alla disciplina comunitaria. Ecco quali sono le novità
13 gennaio 2010 - I modelli Intrastat sono elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (il cui obbligo è previsto dall’art. 50 del D.L. 331/1993) che devono essere presentati agli uffici doganali. Sono tenuti alla presentazione dei modelli Intrastat i soggetti passivi IVA che effettuano scambi commerciali intracomunitari a titolo oneroso con soggetti IVA di altri Stati UE; gli enti, associazioni e altre organizzazioni non soggetti passivi IVA, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad IVA; i rappresentanti fiscali in Italia di soggetti non residenti. La disciplina comunitaria in materia ha subito recenti modifiche da parte di due Direttive Comunitarie: la 2008/8/CE e la 2008/117/CE, che sono entrate in vigore a partire dal primo gennaio, senza però riguardare gli elenchi Intrastat relativi al 2009, ma presentati nel 2010.
La Direttiva 2008/8/CE modifica il luogo impositivo delle prestazioni di servizi, che d’ora in poi coinciderà come regola generale, con il Paese del committente, anziché con quello del prestatore. Si prevede, inoltre, l’estensione dell’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat anche alle prestazioni di servizi per le quali l’assolvimento dell’imposta spetta al committente, mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, il cosiddetto “reverse charge”, obbligo previsto attualmente per le sole cessioni intracomunitarie di beni mobili. Gli elenchi Intrastat, quindi, dovranno essere presentati anche dai soggetti passivi che effettuano prestazioni di servizi interne o internazionali, per le quali l’IVA sia dovuta dal committente stabilito in altro Paese UE; oppure comunitarie, per le quali l’IVA sia dovuta dal committente stabilito in altro Paese UE, ai sensi dell’art. 40 D.L. 331/1993.
Negli elenchi Intrastat devono essere indicati i seguenti dati: il numero di identificazione IVA del cedente/prestatore e del cessionario/committente, nonché, per ogni acquirente/committente, il valore totale delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento dal soggetto passivo dichiarante. La nuova disciplina comporta che i servizi di cui all’art. 40 del D.L. 331/1993 (lavorazioni, trasporti intracomunitari, prestazioni accessorie ai trasporti e così via), che fino al 31 dicembre 2009 formano plafond per l’esportatore abituale, dal primo gennaio saranno considerati fuori campo IVA per mancanza del requisito territoriale, non rilevando più, quindi, né ai fini dello status di esportatore abituale, né per il calcolo del plafond disponibile.
Dal punto di vista degli obblighi di fatturazione e di registrazione, la nuova disciplina prevede che il fornitore debba sempre emettere un documento secondo le norme sulla fattura europea; mentre il soggetto passivo d’imposta, che riceve prestazioni di servizi da soggetti di imposta residenti in altro paese comunitario, riceverà una fattura senza IVA, che dovrà “integrare” nel rispetto degli obblighi previsti dal reverse charge. Restano esclusi dalla nuova disciplina i servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione viene effettuata. Sarà quindi necessario conoscere la normativa vigente nello Stato del cliente, per sapere se un determinato servizio è esente da IVA in quel Paese e non includerlo nel modello Intrastat.
La seconda Direttiva, la 2008/117/CE, con lo scopo di contrastare le frodi IVA connesse alle operazioni intracomunitarie, agendo più tempestivamente sullo scambio di informazioni tra le autorità fiscali dei Paesi UE, prevede la modifica alla periodicità di presentazione degli elenchi Intrastat, che di regola dovranno essere presentati con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. È prevista la possibilità di deroga da parte degli Stati membri alla regola generale: fino al 31 dicembre 2011 si potrà mantenere la periodicità trimestrale in caso di cessioni di beni di importo non superiore a centomila euro, mentre in seguito la soglia limite scenderà a cinquantamila euro. Per le prestazioni di servizi il vincolo è meno stringente, in quanto, a prescindere dal fatturato realizzato, si potranno presentare elenchi Intrastat con cadenza trimestrale, entro un mese dalla fine del periodo. Infine, gli Stati membri potranno imporre la presentazione per via telematica come unica modalità di presentazione ammessa (a differenza delle attuali modalità: cartacea, su supporto magnetico, telematica).
Dott.ssa Eloisa Lamina
