Quando serve il collegio sindacale
Quando serve il collegio sindacale
Solo per le Srl di dimensioni maggiori è un obbligo, ma in alcuni casi è comunque opportuno averlo
27 gennaio 2010 - In genere una Srl è una società di piccole e medie dimensioni ed in quanto tale non è obbligata, ma lo può fare comunque, ad avere un collegio sindacale. Quest’ultimo è l’organo preposto, principalmente ma non solo, al controllo dell’attività degli amministratori e della contabilità. Quando una Srl supera certi parametri, che tra poco vedremo, sorge l’obbligo di costituire un collegio sindacale. Tale organo, infatti, è obbligatorio quando il capitale sociale è pari o superiore a 120 mila euro oppure se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei tre seguenti parametri: tre milioni e 650 mila euro come attivo dello stato patrimoniale, ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a sette milioni e 300 mila euro o numero medio di dipendenti pari a 50 unità.
La mancata nomina
L’obbligatorietà della nomina del collegio sindacale viene meno quando, una volta approvato il bilancio, per il secondo esercizio consecutivo i parametri indicati non vengono superati. La legge, comunque, non prevede sanzioni in caso di omissione di nomina del collegio sindacale, ma va sottolineato che se è sorto l’obbligo degli amministratori di provvedere, tramite la convocazione dell’assemblea dei soci, alla nomina del collegio sindacale e questa non vi provveda, detta situazione può rientrare tra le cause di scioglimento della società. Cosa più grave si ha quando gli amministratori non provvedono alla convocazione dell’assemblea, incorrendo in un illecito amministrativo che comporta anche una responsabilità civile potenzialmente dannosa per la società.
Va poi ricordato che anche se non ricorrono i presupposti indicati per la nomina obbligatoria di un collegio sindacale, ma la Srl controlla una o più società ed è obbligata al bilancio consolidato deve comunque nominare almeno un revisore dei conti che avrà l’onere di controllare sia il bilancio di esercizio che quello consolidato. Infine va detto che per una Srl che abbia un bilancio, un patrimonio o un capitale sociale che superino gli standard medi del mercato italiano, è sempre auspicabile la nomina di un organo di controllo, anche se non obbligatorio, per una migliore garanzia di gestione anche verso i terzi e per evitare “incidenti” di percorso con i rischi e le conseguenze che si possono immaginare.
Avv. Massimo Montagner
www.studiolegalemontagner.it

